Il 27 febbraio 2012 il governo siriano ha comunicato i risultati del referendum popolare sulla nuova Costituzione dello Stato. Con l’89,4 % di sì i siriani hanno approvato il nuovo testo costituzionale, che prevede la fine del sistema a partito unico e, a partire dalle prossime elezioni, il limite di due mandati presidenziali consecutivi di sette anni ciascuno.
Riportiamo qui di seguito la traduzione della Parte I (Principi politici) del Capitolo I (Principi fondamentali).
Capitolo I
Principi fondamentali
Parte 1: Princìpi politici
Articolo 1
- La Repubblica Araba di Siria è uno Stato democratico, pienamente sovrano e indivisibile; nessuna porzione del suo territorio può essere ceduta. Essa è parte del mondo arabo.
- Il popolo della Repubblica Araba di Siria fa parte della Nazione Araba.
Articolo 2
- L’ordinamento politico dello Stato è quello repubblicano.
- Il potere appartiene al popolo e nessun individuo o gruppo ha il diritto di reclamarlo per sé; principio fondamentale è che il potere è esercitato dal popolo per il popolo.
- Il popolo può esercitare il potere solo nei termini precisati dalla Costituzione.
Articolo 3
- Il Presidente deve appartenere alla religione islamica.
- La dottrina giuridica islamica è fonte principale della legislazione.
- Lo Stato rispetta tutti i credi religiosi e garantisce la libertà di praticare tutti i riti, purché non contravvengano all’ordinamento generale.
- Il benessere personale e lo statuto delle confessioni religiose sono rispettati e tutelati.
Articolo 4
La lingua ufficiale dello Stato è l’arabo.
Articolo 5
La capitale dello Stato è Damasco.
Articolo 6
- La bandiera della Repubblica Araba di Siria ha tre colori: rosso, bianco e nero, con due stelle verdi a cinque punte. La bandiera è rettangolare; l’altezza corrisponde a due terzi della lunghezza. È divisa in tre rettangoli di identiche dimensioni, aventi la stessa lunghezza della bandiera. Quello superiore è rosso, quello mediano è bianco e quello inferiore è nero, con le due stelle verdi al centro del rettangolo bianco.
- L’emblema dello Stato, l’inno nazionale e tutte le norme relative sono precisati dalla legge.
Articolo 7
Il giuramento costituzionale è formulato come segue: „Giuro per Iddio Onnipotente di rispettare la Costituzione dello Stato, le leggi e l’ordinamento repubblicano; di vigilare sugl’interessi del popolo e sulle sue libertà; di preservare la sicurezza, la sovranità e l’indipendenza della Patria; di operare e combattere per la realizzazione della giustizia sociale e per l’unità della Nazione Araba“.
Articolo 8
- L’ordinamento politico si fonda sul principio del pluralismo politico e il ruolo di governo è ottenuto ed esercitato democraticamente soltanto attraverso il voto.
- Ai partiti politici e ai gruppi elettorali legali che parteciperanno alla vita politica nazionale è richiesto di rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.
- La legge regola tutte le norme e le procedure relative alla formazione dei partiti politici.
- Non sono ammesse attività politiche o partiti e gruppi politici fondati su base confessionale, settaria, tribale, regionale o professionale o fondati sulla discriminazione in base al sesso, all’origine, alla razza o al colore.
- Le cariche pubbliche e il pubblico denaro non devono servire per vantaggi politici, partigiani o elettorali.
Articolo 9
La Costituzione garantisce la preservazione e la protezione della varietà culturale della società siriana in tutte le sue componenti e nelle sue diverse risorse, in quanto retaggio nazionale che rafforza l’unità nazionale nel quadro dell’integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria..
Articolo 10
Le organizzazioni pubbliche, i sindacati e le associazioni sono agenzie che riuniscono i cittadini per la causa dello sviluppo della società e per la realizzazione degli obiettivi dei loro membri. Lo Stato garantirà l’indipendenza, l’esercizio del controllo popolare e la partecipazione popolare nei vari settori previsti dalla legge, per realizzare i loro scopi in conformità dei termini e delle condizioni prescritte dalla legge..
Articolo 11
L’esercito e le Forze Armate sono un’istituzione nazionale responsabile della difesa dell’integrità e della sicurezza della Patria e della sovranità regionale e si pongono al servizio dell’interesse del popolo, della tutela dei suoi obiettivi e della sicurezza nazionale.
Articolo 12
I consigli democraticamente eletti a livello nazionale o locale sono istituzioni attraverso le quali i cittadini esercitano la loro sovranità, l’edificazione dello Stato e la dirigenza comunitaria.